Impugnazione di provvedimenti resi all'esito di giudizi ordinari o emessi in sede di applicazione di misure cautelari personali e reali. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come https://mandatodicatturainternazi99741.bloggazza.com/29115811/ricorso-in-cassazione-para-tontos